CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

a) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico,
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n° 3 e n° 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
b) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 7; art. 9 1° comma; art. 10; art. 14 1° comma; art. 15; art. 17.
L’applicazione di detta clausole non determina assolutamente dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.)
c) RECESSO DEL CONSUMATORE
Al consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabili al venditore, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché, a titolo di corrispettivo, le somme non superiori a quelle che risultano dal
catalogo, opuscolo o quant’altro, inoltre pagherà una quota fissa di € 25,00 come quota di rimborso spese Agenzia. Si consiglia di stipulare all’atto della prenotazione “l’assicurazione sull’annullamento del Viaggio” sempre presso la stessa Agenzia di Viaggi.