1) PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Ai sensi dell’art.2 n.1 decreto legislativo n.111 del 17.03.95 di attuazione
della Direttiva 90/314/CEE:
i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
“tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio (omissis)..... che costituiscono parte significativa
del “pacchetto turistico”.
2) CAMPO DI APPLICAZIONE.
Il contratto si intende regolato oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al
consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire
in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla legge
27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970,
nonchè dal sopracitato
Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI.
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo,
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione
delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti
e si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma scritta
da parte dell’Organizzatore.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, nè opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione,
saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico
dal Decreto Leg. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
Nel momento della pubblicazione del programma di ogni viaggio, crociera o
soggiorno, si intendono aperte le prenotazioni. Esse rimangono aperte sino
al esaurimento dei posti disponibili e di norma sino al 30 giorni prima della
data di
partenza.
Possono tuttavia essere accettate ulteriori prenotazioni nei 30 giorni precedenti
la data di partenza a facoltà dell’agenzia stessa.
4) PAGAMENTI.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari
al 25% della quota di partecipazione e il saldo dovrà essere effettuato
30 giorni prima della partenza. Per prenotazioni effettuate nei 30 giorni
precedenti la data di partenza,
dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Il mancato ricevimento da parte dell’organizzatore dei pagamenti di
cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento
degli ulteriori danni
subiti dall’organizzatore.
Le prenotazioni possono essere effettuate presso la nostra Agenzia o presso
gli altri punti vendita. Le iscrizioni possono essere anche formalizzate su
apposito modulo e accompagnate a titolo di acconto da versamento su CCP n
39887104 intestato LA MOLE TOUR.
Con l’acconto devono essere inviati gli importi relativi a cuccette,
posti a sedere, vagoni letto.
Sulla domanda di iscrizione dovranno essere indicati: Nome e Cognome, Residenza
e Domicilio, Luogo e Data di nascita, Professione, Ufficio o Impianto di appartenenza
(se dipendente delle FS), numero telefonico casa e ufficio.
Possibilità di pagamento rateizzato con FINANZIAMENTO IN 6 MESI A TASSO
ZERO.
5) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO.
I prezzi indicati nel contratto possono essere modificati fino a 20 giorni
precedenti la data fissata per la partenza e soltanto in seguito a variazioni
di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al costo dei cambi ed al costo
dei servizi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.
Se prima della partenza l’Organizzatore è costretto a modificare
in maniera significativa un
elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto
a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tali fini si considera
significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero
qualunque
variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato.
Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale
o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà
di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunchè, ovvero di
accettare la modifica,
che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle
variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà
dare comunicazione della propria decisione al venditore entro 2 giorni lavorativi
da quando è
venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore,
e, qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiori rispetto a quelle previste, risarcirlo in
misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie,
giustificate e comprovate ragioni, l’organizzatore fornirà, senza
supplemento di prezzo,
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se
tale soluzione sia oggettivamente indispensabile.
Le modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già accettate,
obbligano l’Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possano essere
soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito
al consumatore delle
maggiori spese sostenute.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE.
Il consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunchè,
soltanto qualora gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale,
ai sensi del precedente art. 5, 3° comma, nel qual caso, ove eserciti
il recesso, ha
diritto, in via alternativa, ad usufruire di un altro pacchetto turistico,
ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta
al momento del recesso.
Il pacchetto turistico di cui il consumatore decida di usufruire, dovrà
essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto. Se l’Organizzatore
o il venditore non sono in grado di proporre un pacchetto di importo equivalente
o
superiore, il consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza.
Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti
nei precedenti commi del presente articolo, saranno addebitate la quota di
iscrizione, se prevista, nonchè a titolo di corrispettivo per il recesso
somme non superiori
a quelle che risultano dal catalogo, opuscolo o quant’altro. Inoltre
pagherà una quota fissa di € 25,00 come quota di rimborso spese
Agenzia.
Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto.
7) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
che:
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del concessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque
tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona
diversa dal cliente
rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà
quantificata all’atto della comunicazione della cessione.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota
di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con
il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi
di cui alla lettera C del
presente articolo.
8) ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art.
6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l’Organizzatore,
per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi
la impossibilità di
effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L’Organizzatore può
annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto
dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza almeno
20 giorni prima
della data prevista per la partenza, oppure nei casi di forza maggiore, escluso
in ogni caso l’eccesso di prenotazioni. In ogni caso, così come
nell’ipotesi del recesso di cui al presente articolo 6, l’Organizzatore
sarà tenuto al solo rimborso
delle somme percepite, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o
della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento per tutti i paesi toccati dall’itinerario e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza delle
regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli
dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni.
10) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della CEE
cui il relativo servizio si riferisce, é stabilita dall’Organizzatore
in base ai propri criteri di
valutazione degli standards di qualità.
11) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei
servizi, a meno che provi che l’evento é derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo
alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
12) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non può in ogni caso
essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni
internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità, sia
a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione
di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato
all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;
la
Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori,
nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles
del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni
caso il limite risarcitorio per
danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo
di 5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi danno previsto dall’art.
12 n° 2 CCV.
Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti,
o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del
pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori
previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi
dell’evento dannoso.
13) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore é tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o
di contratto.
L’Organizzatore non é responsabile nei confronti del consumatore
per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di
quest’ultimo.
14) RECLAMI E DENUNCE
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma
di reclamo, all’Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto
turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione,
all’atto stesso del
loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla
data del previsto rientro presso la località di partenza.
Qualora i reclami siano presentati nel luogo dell’esecuzione delle prestazioni
turistiche, l’Organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza
richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere l’Organizzatore, anche nel caso
di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una
sollecita risposta alle richieste del consumatore.
15) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza é possibile
stipulare presso gli uffici dell’Organizzatore o del venditore, speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli, nonché stipulare un contatto di assistenza
che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
L’Organizzatore per i pacchetti turistici dallo stesso programmati a
garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti del Cliente
stipula apposite polizze assicurative con la ELVIA ASSICURAZIONE.
16) FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é stato istituito un
Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi ai sensi
dell’art. 21 Decr. Legisl. 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento
del venditore o
dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versa;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggio all’estero. Il fondo deve altresì
fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili
o meno al comportamento
dell’Organizzatore.Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.
21 n° 5 Decr. Legisl. n° 111/95.
17) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente l’organizzazione è esclusivamente
competente il Foro ove ha sede l’Organizzatore.